[1]Modalita' della cooperazione

[2]Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2 ed in conformita' con la propria legislazione nazionale, le Parti collaborano con le seguenti modalita': a. scambio delle informazioni sui reati, i criminali e le organizzazioni criminali, il loro modus operandi, le strutture e contatti, che sono di interesse per le Parti; b. scambio delle informazioni sui reati economici, il riciclaggio di denaro e il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita e le infiltrazioni di organizzazioni criminali negli organi di societa' che partecipano alla procedura di appalto per lavori pubblici; c. scambio delle informazioni sui gruppi terroristici attivi nei rispettivi territori, le persone collegate ad essi e le relative attivita' svolte; d. scambio di informazioni su strumenti legislativi e scientifici per la lotta contro la criminalita', incluse le informazioni sull'analisi relativa alla minaccia criminale; e. scambio di esperienze e delle migliori prassi sulla formazione dei funzionari di polizia e l'uso di tecniche specialistiche per il contrasto della criminalita', con la possibilita' di organizzare scambi di esperti e attivita' congiunte di formazione, comprese visite, corsi, seminari e tirocini formativi; f. scambio delle informazioni sulle sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori, sui luoghi e i metodi della loro produzione e fabbricazione, sui canali, sulle rotte e mezzi impiegati dai trafficanti, comprese le modalita' di occultamento, nonche' sulle relative tecniche di analisi; g. scambio di informazioni operative finalizzate all'identificazione e alla localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ad attivita' connesse al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, ai luoghi e metodologie di produzione, ai canali e mezzi usati dai trafficanti e alle pertinenti tecniche di occultamento; h. adozione delle misure necessarie a coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate, la sorveglianza e le operazioni sotto copertura; i. scambio di informazioni sulle metodologie impiegate per combattere la tratta di persone e il traffico illecito di migranti attraverso le frontiere; j. scambio di informazioni sui passaporti e altri documenti di viaggio, i visti, i timbri di ingresso ed uscita, al fine di individuare i documenti contraffatti; k. esecuzione delle concrete richieste di assistenza previste dall'articolo 4; l. possibile scambio reciproco di esperti di polizia per periodi stabiliti dalle Parti al fine di promuovere e attuare operazioni congiunte; m. scambio di altre informazioni ritenute di interesse dalle Autorita' di entrambe le Parti.

Testo vigente dal 19 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;187~allegato-art3 · fonte su Normattiva