[1]Agricoltura

[2]1. Le parti intensificano la cooperazione sulle politiche relative all'agricoltura, allo sviluppo rurale e alla gestione delle foreste, comprese agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare, integrazione dei requisiti ambientali nelle politiche agricola, politiche di sviluppo per le zone rurali, politiche di promozione e di qualita' dei prodotti agroalimentari, comprese le indicazioni geografiche, produzione biologica, prospettive dell'agricoltura a livello internazionale, gestione sostenibile delle foreste e collegamenti tra le politiche in materia di agricoltura sostenibile, sviluppo rurale e silvicoltura, nonche' su quelle relative all'ambiente e ai cambiamenti climatici. 2. Le parti intensificano la cooperazione sulla ricerca e sull'innovazione relative all'agricoltura e alla gestione delle foreste.

Testo vigente dal 11 agosto 2022

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2022-08-05;116~art27 · fonte su Normattiva