Mitigazione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari 1. Le parti intensificano la cooperazione in materia di prevenzione, riduzione e controllo dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari e di risposta a tali rischi. 2. Le parti intensificano la cooperazione per migliorare le capacita' istituzionali dei paesi terzi a fini di gestione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari.

Testo vigente dal 11 agosto 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-08-05;116~art9 · fonte su Normattiva