Articolo IV
- 1)Ciascuno Stato Contraente puo' revocare, o limitare, imponendo condizioni, l'autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 2) dell'articolo III nel caso in cui l'impresa designata non si attenga alle leggi e ai regolamenti dello Stato Contraente che ha concesso i diritti, o non si attenga alle disposizioni fissate nel presente. Accordo o alle obbligazioni che da esse derivano. Quanto sopra si applichera' altresi' se non si fornisce la prova menzionata al paragrafo 4) dell'articolo III. Ciascuno Stato Contraente esercitera' tale diritto solamente dopo consultazioni secondo quanto convenuto nell'articolo XIII del presente Accordo, a meno che non sia necessario procedere ad una immediata sospensione del servizio o alla imposizione di condizioni al fine di evitare ulteriori infrazioni alle leggi o regolamenti.
- 2)Ciascuno Stato Contraente avra' diritto di sostituire, mediante comunicazione scritta all'altro Stato Contraente, un'impresa designata con altra impresa, alle condizioni stabilite dall'articolo III del presente Accordo. La nuova impresa designata godra' dei medesimi diritti e avra' le stesse obbligazioni dell'impresa che sostituisce.
Testo vigente dal 5 gennaio 1967
