Articolo V

  • 1)I carburatori, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo, introdotti nel territorio di una Parte Contraente o presi a bordo degli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente, che si trovino in detto territorio, per l'uso esclusivo degli aeromobili della stessa impresa impiegati nell'esercizio dei servizi convenuti, sono esenti da dazi doganali e da ogni gravame fiscale, sotto osservanza delle formalita' doganali prescritte nei rispettivi Stati.
  • 2)Gli aeromobili impiegati dall'impresa designata nei servizi convenuti in voli da, per o attraverso il territorio di una Parte Contraente sono ammessi nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea da diritti di dogana, spese di ispezione o altri gravami fiscali.
  • 3)I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo destinati ad uso degli aeromobili dell'impresa designata di una Parte Contraente, autorizzata ad esercire i servizi convenuti, sono esenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, dal pagamento di dazi doganali e altri gravami fiscali, anche quando i materiali indicati siano consumati od usati dagli stessi aeromobili nel corso di voli sopra detto territorio.
  • 4)I carburanti, i lubrificanti, le dotazioni normali di bordo, le parti di ricambio e le provviste di bordo che, in base alle disposizioni dei precedenti paragrafi, godono di esenzioni fiscali, non possono essere sbarcati senza il consenso delle Autorita' doganali dell'altra Parte Contraente. Nel caso in cui non possano essere usati o consumati, debbono essere riesportati. In attesa di essere usati o riesportati debbono rimanere sotto controllo doganale.

Testo vigente dal 5 gennaio 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1167~artv · fonte su Normattiva