[1]Articolo V

[2]1. - I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo introdotti nel territorio di una Parte contraente o presi a bordo degli aeromobili della impresa designata dall'altra Parte contraente, che si trovino in detto territorio, per l'uso esclusivo degli aeromobili della stessa impresa impiegati nell'esercizio dei servizi convenuti, sono esenti da diritti doganali sotto osservanza delle formalita' doganali prescritte nei rispettivi Paesi. 2. - Gli aeromobili impiegati dall'impresa designata nei servizi convenuti in voli da, per o attraverso il territorio di una Parte contraente sono ammessi nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione temporanea da diritti di dogana, spese d'ispezione e da altri gravami fiscali. 3. - I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo esistenti sugli aeromobili della impresa designata di una Parte contraente, autorizzata ad esercire i servizi convenuti, sono sul territorio dell'altra Parte contraente esenti da dazi doganali e da altri gravami fiscali, anche quando gli indicati materiali siano consumati od usati dagli stessi aeromobili nel corso di voli al di sopra di detto territorio. 4. - I carburanti, i lubrificanti, le dotazioni normali di bordo, le parti di ricambio e le provviste di bordo che, in base alle disposizioni dei precedenti paragrafi, godono di esenzioni fiscali, non possono essere sbarcati senza il consenso dell'autorita' doganale dell'altra Parte contraente. Nel caso in cui non possano essere usati o consumati, debbono essere riesportati. In attesa del loro uso o della riesportazione essi debbono rimanere sotto controllo doganale.

Testo vigente dal 4 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-03;933~artv · fonte su Normattiva