Articolo VII.
- A)Ai carburanti, agli olii lubrificanti, alle parti di ricambio e alle provviste di bordo, introdotti nel territorio di una Parte Contraente o presi a bordo degli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente che si trovino in detto territorio, per l'uso esclusivo degli aeromobili della stessa impresa, impiegati nell'esercizio dei servizi specificati, sara' accordato, per quanto riguarda i diritti doganali, i diritti d'ispezione e altri gravami similari, un trattamento non meno favorevole di quello che e' applicato alle imprese nazionali che esercitano regolari trasporti aerei internazionali o alle imprese della nazione piu' favorita.
- B)Gli aeromobili dell'"impresa designata" impiegati nei servizi aerei specificati in voli da, per o attraverso il territorio di una Parte Contraente, sono ammessi nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea da diritti doganali, diritti d'ispezione e altri gravami similari, analogamente a quanto avviene per gli aeromobili della nazione piu' favorita.
- C)I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo esistenti sugli aeromobili di una impresa designata di una Parte Contraente autorizzata ad esercire i "servizi aerei specificati", sono, sul territorio dell'altra Parte Contraente, esenti da diritti doganali e altri gravami similari, anche quando siano usati o consumati nel corso di voli al di sopra di detto territorio.
- D)I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le provviste di bordo e le dotazioni normali di bordo che, in base alle disposizioni del precedente paragrafo, godono di esenzioni fiscali, non possono essere sbarcati senza il consenso delle Autorita' doganali dell'altra Parte Contraente. Nel caso in cui non possano essere impiegati, debbono essere riesportati. In attesa dell'impiego o della riesportazione essi debbono rimanere sotto controllo doganale.
Testo vigente dal 10 gennaio 1961
