Articolo VII

  • 1)L'impresa designata dovra' comunicare alle Autorita' aeronautiche di ambedue gli Stati Contraenti, per lo meno trenta giorni prima dell'inizio dei servizi sulle rotte specificate, ai sensi del paragrafo 2) dell'articolo II di questo Accordo, il tipo di servizio, i tipi di aeromobili che saranno impiegati, e gli itinerari. Cio' vale anche nel caso di successive modifiche.
  • 2)Le Autorita' aeronautiche di uno Stato Contraente dovranno presentare alle Autorita' aeronautiche dell'altro Stato Contraente, quando si richieda, tutte le pubblicazioni periodiche o altre informazioni statistiche relative all'impresa designata che possano debitamente essere richieste al fine di controllare la capacita' offerta dall'impresa designata del primo Stato Contraente sulle rotte specificate ai sensi del paragrafo 2) dell'articolo II del presente Accordo. Tali informazioni devono contenere tutti i dati necessari per determinare il volume, cosi' come anche l'origine e la destinazione del traffico.

Testo vigente dal 5 gennaio 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1167~artvii · fonte su Normattiva