[1]ARTICOLO VI.

[2]1. I servizi convenuti esercitati dalle imprese designate dalle due Parti Contraenti dovranno essere ragionevolmente correlati alle esigenze del pubblico per il trasporto aereo sulle rotte specificate; il loro scopo principale sara' di offrire una capacita' adeguata a soddisfare le esigenze attuali e ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, posta e merci tra il territorio della Parte Contraente che ha designato l'impresa ed il territorio dei Paesi di destinazione. 2. Il trasporto dei passeggeri, della posta e delle merci imbarcati o sbarcati negli scali situati nel territorio di terzi Stati lungo le rotte specificate verra' assicurato tenendo presente il principio generale che la capacita' deve essere correlata:

  • a)alle esigenze del traffico tra i Paesi di origine ed i Paesi di destinazione;
  • b)alle esigenze dei servizi a lungo percorso;
  • c)alle esigenze del traffico della zona attraverso la quale l'impresa esercisce il proprio servizio. 3. Prima dell'inizio dei servizi convenuti e per le successive variazioni di capacita' le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti si accorderanno sulla applicazione dei principi di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo per l'esercizio dei servizi convenuti da parte delle imprese designate. 4. Gli orari dei servizi, comprendenti anche gli itinerari, il tipo dei servizi e il tipo di aeromobili previsti, dovranno essere sottoposti all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche almeno 60 (sessanta) giorni prima della loro entrata in vigore. 5. Le Autorita' Aeronautiche di ciascuna delle due Parti Contraenti forniranno, a richiesta, alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, ogni dato statistico, periodico od altro, relativo all'impresa designata che possa essere ragionevolmente richiesto per controllare la capacita' di trasporto offerta dall'impresa designata della prima Parte Contraente sui servizi fissati nella tabella delle rotte.

Testo vigente dal 15 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;39~artvi · fonte su Normattiva