[1]Scelta del mediatore

[2]1. Le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulla scelta di un mediatore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta di cui all'articolo 3 (Avvio del procedimento), paragrafo 2, del presente allegato. 2. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla scelta del mediatore entro il termine stabilito, ciascuna di esse puo' chiedere al presidente del comitato o al suo delegato di selezionare il mediatore estraendolo tra i nominativi dell'elenco istituito a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2. I rappresentanti di entrambe le parti hanno il diritto di essere presenti al sorteggio. 3. Il presidente del comitato o il suo delegato seleziona il mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di cui al paragrafo 2. 4. Il mediatore non puo' essere cittadino ne' dell'una ne' dell'altra parte, salvo diversa decisione delle parti. 5. Il mediatore assiste le parti con imparzialita' e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti negativi sugli investimenti, nonche' nella ricerca di una soluzione concordata. L'allegato 11 si applica ai mediatori, mutatis mutandis. Ai mediatori si applicano, mutatis mutandis, anche le regole da 4 a 8 e da 45 a 48 dell'allegato 9.

Testo vigente dal 12 ottobre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139~allegato-10-art4 · fonte su Normattiva