[1]Norme di interpretazione

[2]Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione) secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969 ("convenzione di Vienna"). Il collegio arbitrale tiene conto anche delle pertinenti interpretazioni formulate nelle relazioni dei panel e dell'organo d'appello adottate dall'organo di conciliazione a norma dell'allegato 2 dell'accordo OMC ("organo di conciliazione dell'OMC"). Le relazioni e i lodi del collegio arbitrale non ampliano ne' riducono i diritti e gli obblighi delle parti che discendono dal presente accordo.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art321 · fonte su Normattiva