Le autorizzazioni ad effettuare il trasporto di merci vengono rilasciate soltanto per viaggi singoli ed il trasporto eseguito con rimorchio e' considerato quale viaggio a parte. Le Autorita' competenti delle Parti contraenti determinano di comune accordo e su basi di reciprocita' il numero delle autorizzazioni al trasporto internazionale da rilasciare ogni anno, valevoli distintamente per trasporti da effettuarsi in partenza e con destinazione nelle zone di frontiera e per trasporti per tutto il restante territorio dell'altro Paese, ivi comprese le autorizzazioni relative al transito.
Testo vigente dal 9 gennaio 1967
