Le autorizzazioni ad effettuare il trasporto di merci vengono rilasciate soltanto per viaggi singoli ed il trasporto eseguito con rimorchio e' considerato quale viaggio a parte. Le Autorita' competenti delle Parti contraenti determinano di comune accordo e su basi di reciprocita' il numero delle autorizzazioni al trasporto internazionale da rilasciare ogni anno, valevoli distintamente per trasporti da effettuarsi in partenza e con destinazione nelle zone di frontiera e per trasporti per tutto il restante territorio dell'altro Paese, ivi comprese le autorizzazioni relative al transito.

Testo vigente dal 9 gennaio 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176~art17 · fonte su Normattiva