'autorizzazione non e cedibile e da diritto all'impresa di effettuare trasporti con il veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchio, autotreno, autoarticolato) per i quali sia stata rilasciata, entro il periodo di validita' indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno. Le Autorita' competenti delle Parti contraenti determinano di comune accordo il numero delle autorizzazioni al trasporto internazionale da rilasciarsi ogni anno. I trasporti in transito nel territorio delle Parti contraenti, salvo diversa intesa delle Parti stesse, non sono soggetti ad autorizzazione.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;199~accordo-art15 · fonte su Normattiva