[1]par. 1. - I biglietti rilasciati per un trasporto internazionale regolato dalla presente Convenzione debbono portare la sigla 4.
[2]par. 2. - I biglietti debbono portare le seguenti indicazioni, salve le eccezioni previste dalle tariffe internazionali:
- a)stazioni di partenza e di destinazione;
- b)itinerario; se e' ammessa la facolta' di servirsi di diversi itinerari o di diversi mezzi di trasporto, si dovra' farne menzione;
- c)categoria del treno e classe;
- d)prezzo del trasporto;
- e)giorno d'inizio della validita';
- f)durata della validita'.
[3]par. 3. - Le tariffe internazionali o gli accordi tra ferrovie stabiliscono in quale lingua i biglietti debbono essere stampati e compilati, nonche' la loro forma e il loro contenuto.
[4]par. 4. - I biglietti a tagliandi rilasciati in base ad una tariffa internazionale costituiscono un titolo di trasporto unico ai sensi della presente Convenzione.
[5]par. 5. - Salve le eccezioni previste nelle tariffe internazionali, il biglietto e' cedibile solamente quando non e' nominativo e se il viaggio non e' stato iniziato.
[6]par. 6. - Il viaggiatore deve accertarsi, all'atto di ricevere il biglietto, che esso corrisponda alle indicazioni da lui fornite.
Testo vigente dal 30 dicembre 1975
