[1]par. 1. - I biglietti rilasciati per un trasporto internazionale regolato dalla presente Convenzione debbono portare la sigla 4.

[2]par. 2. - I biglietti debbono portare le seguenti indicazioni, salve le eccezioni previste dalle tariffe internazionali:

  • a)stazioni di partenza e di destinazione;
  • b)itinerario; se e' ammessa la facolta' di servirsi di diversi itinerari o di diversi mezzi di trasporto, si dovra' farne menzione;
  • c)categoria del treno e classe;
  • d)prezzo del trasporto;
  • e)giorno d'inizio della validita';
  • f)durata della validita'.

[3]par. 3. - Le tariffe internazionali o gli accordi tra ferrovie stabiliscono in quale lingua i biglietti debbono essere stampati e compilati, nonche' la loro forma e il loro contenuto.

[4]par. 4. - I biglietti a tagliandi rilasciati in base ad una tariffa internazionale costituiscono un titolo di trasporto unico ai sensi della presente Convenzione.

[5]par. 5. - Salve le eccezioni previste nelle tariffe internazionali, il biglietto e' cedibile solamente quando non e' nominativo e se il viaggio non e' stato iniziato.

[6]par. 6. - Il viaggiatore deve accertarsi, all'atto di ricevere il biglietto, che esso corrisponda alle indicazioni da lui fornite.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

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