[1]par. 1. I biglietti rilasciati per un trasporto internazionale debbono portare la sigla CIV. A titolo transitorio, e' ammesso il segno

[2]Parte di provvedimento in formato grafico par. 2. Le tariffe internazionali o gli accordi tra ferrovie stabiliscono in quale lingua i biglietti debbono essere stampati e compilati, nonche' la loro forma e il loro contenuto. par. 3. I biglietti debbono portare le seguenti indicazioni, salve le eccezioni previste dalle tariffe internazionali:

  • a)le stazioni di partenza e di destinazione;
  • b)l'itinerario; se e' ammessa la facolta' di servirsi di diversi itinerari o di diversi mezzi di trasporto, si dovra' farne menzione;
  • c)la categoria del treno e la classe;
  • d)il prezzo del trasporto;
  • e)il giorno di inizio della validita';
  • f)la durata di validita'. par. 4. I biglietti a tagliandi rilasciati in base ad una tariffa internazionale costituiscono un titolo di trasporto unico ai sensi delle Regole uniformi. par. 5. Salve le eccezioni previste nelle tariffe internazionali; il biglietto e' cedibile solamente quando non e' nominativo e se il viaggio non e' stato iniziato. par. 6. Il viaggiatore deve accertarsi, all'atto di ricevere il biglietto, che esso corrisponda alle indicazioni da lui fornite. par. 7. La durata della validita' dei biglietti e le fermate nel corso del viaggio sono fissate dalle tariffe internazionali.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~appendice-a-art11 · fonte su Normattiva