Per effettuare un servizio di navette fra due localita' di cui una e' situata nel territorio di una Parte contraente e l'altra nel territorio dell'altra Parte contraente, e necessario ottenere l'autorizzazione delle due Parti contraenti. L'autorizzazione e' accordata alle imprese sulla base di una domanda indirizzata all'Autorita' competente della Parte contraente sul cui territorio l'impresa ha sede. La domanda deve indicare la finalita' del servizio, lo itinerario, il numero dei viaggi a navette, le date dei viaggi stessi, il numero dei viaggiatori in totale e per ciascun viaggio, la descrizione dei veicoli da utilizzare e tutte quelle altre indicazioni richieste di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti. Al fine del rilascio dell'autorizzazione corrispondente l'Autorita' competente della Parte contraente che ha ricevuto le domande trasmette all'Autorita' competente dell'altra Parte le domande ammesse accompagnate dalla documentazione prescritta nonche' dall'autorizzazione che permette di effettuare il richiesto trasporto sul proprio territorio. L'Autorita' competente dell'altra Parte comunichera' le proprie decisioni nel piu' breve tempo possibile.

Testo vigente dal 9 gennaio 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176~art9 · fonte su Normattiva