1. Per effettuare il servizio a navetta tra due localita', una situata nel territorio di una Parte Contraente e l'altra nel territorio dell'altra Parte Contraente, e' necessario ottenere la previa autorizzazione delle Autorita' competenti delle due Parti Contraenti. 2. L'autorizzazione e' attribuita al vettore sulla base di domanda indirizzata all'Autorita' competente della Parte Contraente sul cui territorio il vettore ha sede. 3. La domanda deve indicare le finalita' del servizio, l'itinerario, il numero di viaggi con data di loro effettuazione, il numero dei viaggiatori in totale e per ciascun viaggio e ogni altra informazione determinata dalla Commissione Mista. 4. Al fine del rilascio dell'autorizzazione corrispondente, l'Autorita' competente della Parte Contraente, che ha ricevuto le domande, trasmette all'Autorita' competente dell'altra Parte le domande ammesse, corredate dalla documentazione necessaria. 5. L'Autorita' competente dell'altra Parte comunichera' le proprie determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 6. Nel caso della determinazione positiva, l'Autorita' competente del Paese nel quale ha sede il vettore richiedente rilascia l'autorizzazione.

Testo vigente dal 9 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;404~accordo-art9 · fonte su Normattiva