[1]1. Per effettuare il servizio a navetta, di cui al precedente art. 8, e' necessario ottenere l'autorizzazione delle Autorita' competenti delle Parti Contraenti.

[2]2. L' autorizzazione e' attribuita alle imprese sulla base di domanda indirizzata all'Autorita' competente della Parte Contraente sul cui territorio l'impresa ha sede.

[3]3. La domanda deve indicare la finalita' del servizio, l'itinerario, il numero dei viaggi le date dei viaggi stessi e tutte le altre indicazioni richieste di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti.

[4]4. L'Autorita' competente della Parte Contraente che ha ricevuto le domande trasmette all'Autorita' competente dell'altra Parte le domande ammesse, corredate dalla documentazione prescritta.

[5]5. L' Autorita' competente dell'altra Parte comunichera' le proprie determinazioni per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

[6]6. Dopo aver ricevuto il parere favorevole dell'altra Parte Contraente l'Autorita' del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione.

Testo vigente dal 4 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;395~accordo-art9 · fonte su Normattiva