[1]1. Per effettuare il servizio a navetta, di cui al precedente art. 8, e' necessario ottenere l'autorizzazione delle Autorita' competenti delle Parti Contraenti.
[2]2. L' autorizzazione e' attribuita alle imprese sulla base di domanda indirizzata all'Autorita' competente della Parte Contraente sul cui territorio l'impresa ha sede.
[3]3. La domanda deve indicare la finalita' del servizio, l'itinerario, il numero dei viaggi le date dei viaggi stessi e tutte le altre indicazioni richieste di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti.
[4]4. L'Autorita' competente della Parte Contraente che ha ricevuto le domande trasmette all'Autorita' competente dell'altra Parte le domande ammesse, corredate dalla documentazione prescritta.
[5]5. L' Autorita' competente dell'altra Parte comunichera' le proprie determinazioni per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
[6]6. Dopo aver ricevuto il parere favorevole dell'altra Parte Contraente l'Autorita' del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione.
Testo vigente dal 4 novembre 1999
