Il Ministero dell'interno provvede, a semestre anticipato, ad accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento della pensione o dell'assegno previsto dalla presente legge, in relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia. Le aperture di credito di cui al comma precedente possono essere effettuate in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, e successive modificazioni. I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a ripartibili tra gli enti comunali di assistenza, mediante accreditamento su conti correnti postali vincolati per la destinazione, intestati ai tesorieri dei singoli enti. Il pagamento della pensione o dell'assegno ai beneficiari e' effettuato dagli enti comunali di assistenza con assegni postali tratti sui predetti conti correnti.

Testo vigente dal 2 aprile 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-03-30;118~art20 · fonte su Normattiva