Nella condizione giuridica del portatore di handicaps confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale: conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in materia e` essenzialmente dato dall'interrelazione e integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela. Per quanto concerne l'istruzione scolastica, dall'integrazione e specificazione delle disposizioni generali (artt. 34, 2, 3, Cost.) con l'art. 38, comma terzo, Cost., si evince che deve essere garantito ai predetti soggetti il diritto anche all'istruzione superiore - la quale e` altresi` finalizzata all'inserimento degli stessi del mondo del lavoro - compito al cui assolvimento sono deputati primariamente gli organi pubblici (artt. 31, comma primo e 32 Cost.). È necessario, percio`, conferire valore immediatamente precettivo e cogente all'art. 28, comma terzo, L.n. 118 del 1971, imponendo ai competenti organi scolastici sia di non frapporre alla realizzazione di tale diritto impedimenti non consentiti, alla stregua dei richiamati precetti costituzionali sia di dare attuazione alle misure che possano gia` allo stato essere concretizzate o promosse, spettando ovviamente al legislatore dettare quanto prima una compiuta disciplina per risolvere un cosi` rilevante problema umano e sociale. Va pertanto dichiarata l'illegittimita` costituzionale dell'art. 28, terzo comma, L. 30 marzo 1971, n. 118, nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che "Sara` facilitata", anziche` disporre che "È assicurata", la frequenza alle scuole medie superiori. - cfr. S. n. 7/1967, 163/1983.
Art. 28 Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili