Art. 28 — Provvedimenti per la frequenza scolastica
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Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:
- a)il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi;
- b)l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza;
- c)l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi piu' gravi. L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravita' da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali. Sara' facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie.8 Le stesse disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e per i doposcuola.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
8La Corte Costituzionale con sentenza 3-8 giugno 1987, n.215 (in G.U. 1° s.s. 17/06/1987, n.25) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 - recante "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili" - nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che "Sara' facilitata", anziche' disporre che "E' assicurata" la frequenza alle scuole medie superiori."
Testo in vigore dal 18 giugno 1987 al 18 febbraio 1992
