Ratifica ed esecuzione della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, fatta a Roma il 21 dicembre 1991
Art. 2 (Convenzione)
Le monete, nei valori che la Repubblica di San Marino intende coniare, saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.
Testo vigente dal 22 febbraio 1994
