Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi
Art. 8 (Trattato)
- 1)Ciascuno Stato Parte importatore dovra' prendere delle misure per assicurare che le informazioni utili e pertinenti siano fornite, su richiesta e ai sensi della propria legislazione nazionale, allo Stato Parte esportatore, per assistere lo Stato Parte esportatore a condurre una valutazione nazionale dell'esportazione ai sensi dell'articolo 7. Tali misure possono includere documentazione sull'utilizzo finale o sull'utilizzatore finale.
- 2)Ciascuno Stato Parte importatore dovra' prendere delle misure che gli permettano di regolare, ove necessario, l'importazione sotto la propria giurisdizione di armi convenzionali previste dall'Articolo 2 (1). Tali misure possono includere dei regimi di controllo.
- 3)Ciascuno Stato Parte importatore puo' richiedere dallo Stato Parte esportatore informazioni su ogni autorizzazione di esportazione corrente o in corso in cui lo Stato Parte importatore risulta il Paese destinatario finale.
Testo vigente dal 15 ottobre 2013
