Art. 9 (Trattato)
[1]o Trasbordo
[2]Ciascuno Stato Parte dovra' prendere le misure necessarie per regolare, ove necessario e possibile, il transito o trasbordo sotto la propria giurisdizione e sul proprio territorio delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1) conformemente al diritto internazionale applicabile.
Testo vigente dal 15 ottobre 2013
