Art. 23 (Trattato)
[1]a titolo provvisorio
[2]Al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ogni Stato puo' dichiarare che applichera' a titolo provvisorio gli articoli 6 e 7 in attesa dell'entrata in vigore del presente Trattato nei confronti dello Stato in parola.
Testo vigente dal 15 ottobre 2013
