[1]a titolo provvisorio

[2]Al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ogni Stato puo' dichiarare che applichera' a titolo provvisorio gli articoli 6 e 7 in attesa dell'entrata in vigore del presente Trattato nei confronti dello Stato in parola.

Testo vigente dal 15 ottobre 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-10-04;118~trattato-art23 · fonte su Normattiva