Art. 14 (Trattato)
di richieste 1. Se vengono ricevute richieste di estradizione della stessa persona da parte di due o piu' stati, la Parte richiesta decidera' a quale di questi Stati dovra' essere estradata la persona e comunichera' la propria decisione alla Parte richiedente. 2. Nel decidere a quale Stato la persona deve essere estradata, la Parte richiesta terra' in considerazione tutte le circostanze rilevanti e, in particolare:
- a)se le richieste si riferiscono a reati diversi, la gravita' dei vari reati;
- b)il tempo ed il luogo di commissione di ciascun reato;
- c)le date delle richieste;
- d)la nazionalita' ed il luogo di residenza abituale della persona; e e) la possibilita' di una susseguente estradizione verso un altro Stato.
Testo vigente dal 25 gennaio 1989
