Art. 21 (Trattato)
reciproca in materia penale Salvo quanto previsto in qualsiasi ulteriore trattato stipulato fra di loro, le Parti Contraenti concordano di fornirsi reciprocamente, sulla base delle loro leggi nazionali, assistenza in materia penale, nella massima misura possibile, a fini di investigazione o di perseguimento di qualsiasi reato che ricada sotto la loro giurisdizione.
Testo vigente dal 25 gennaio 1989
