Art. 20 (Trattato)
1. La Parte richiedente non sara' tenuta a coprire i costi dei procedimenti instaurati nel territorio della Parte richiesta a seguito di una richiesta di estradizione. 2. La Parte richiesta si accollera' le spese derivanti, nel suo territorio, dall'esecuzione dell'arresto della persona di cui e stata richiesta l'estradizione, e dalla custodia della stessa fino al momento della sua consegna. 3. La parte richiedente si accollera' le spese derivanti dal trasporto della persona dal territorio della Parte richiesta.
Testo vigente dal 25 gennaio 1989
