Art. 13 (Convenzione)
1. Gli Stati contraenti si presteranno reciprocamente la piu' ampia assistenza giudiziaria possibile in tutti i casi di azione penale avente per oggetto i reati previsti all'articolo 7, inclusi gli elementi di prova di cui disponessero, necessari all'esercizio dell'azione stessa. In ogni caso la legge applicabile all'esecuzione di una richiesta di assistenza sara' quella dello Stato che ha ricevuto la richiesta stessa. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non interferiranno sugli impegni derivanti da qualsiasi altro trattato, bilaterale o multilaterale, che disciplina o disciplinera', parzialmente o totalmente, l'assistenza reciproca in materia penale.
Testo vigente dal 7 ottobre 1982
