Se il reato per il quale l'estradizione e' domandata e' punito dalla legislazione belga con la pena capitale, il Governo italiano puo' subordinare l'estradizione alla condizione che il Governo belga dia assicurazioni, ritenute sufficienti dallo stesso Governo italiano, che la pena capitale non verra' eseguita.
Testo vigente dal 11 settembre 1981
