[1]Articolo VII

[2]Qualora una domanda di estradizione venga presentata a norma del presente trattato per una persona che alla data di tale domanda sia minore degli anni diciotto e sia considerata dalla Parte richiesta come proprio residente, la Parte richiesta, qualora ritenga che l'estradizione sconvolgerebbe il reinserimento sociale e la riabilitazione di detta persona, puo' raccomandare alla Parte richiedente di revocare la domanda di estradizione, precisandone le ragioni.

Testo vigente dal 6 dicembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-09;632~artvii · fonte su Normattiva