1. L'Ufficio sara' situate nella sede attualmente messa a disposizione dalla Regione del Veneto, ai costi attuali come da contratto di locazione del 24.02.2012, registrato a Venezia il 28.02.2012 (n. 1215 - Atti Privati), senza alcun ulteriore costo per la Regione.. 2. La bandiera e l'emblema dell'OMS verranno utilizzati in conformita' con il Codice delle Bandiere e degli emblemi dell'OMS nonche' con i Regolamenti, le Risoluzioni e le procedure dell'Organizzazione. 3. In caso si concordi tra la Regione del Veneto e l'OMS/EURO di trasferire l'Ufficio di Venezia nel territorio della Regione del Veneto, gli obblighi a carico della Regione del Veneto di cui al presente articolo resteranno in vigore anche nella nuova ubicazione, i cui costi, per la Regione Veneto, non dovranno superare i costi stabiliti al comma 1 del presente articolo. In caso di trasferimento. la Regione Veneto non si fara' carico di alcuna spesa connessa con tale trasferimento. Qualora la sede dell'Ufficio OMS sia trasferita fuori dalla Regione Veneto, il presente accordo sara' da intendersi decaduto.

Testo vigente dal 23 dicembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-12-07;205~accordo-art3 · fonte su Normattiva