[1]- Relazione con gli altri strumenti della Convenzione di Varsavia

[2]La presente Convenzione prevale su ogni altra disposizione in materia di trasporto aereo internazionale: 1. tra gli Stati Parti della presente Convenzione che siano anche Parti dei seguenti strumenti:

[3](a) la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929 (qui appresso denominata Convenzione di Varsavia); (b) il Protocollo che modifica la convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, adottato all'Aja il 28 settembre 1955 (qui appresso denominato Protocollo dell'Aja); (c) la Convenzione complementare alla Convenzione di Varsavia per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale effettuato da persona diversa dal vettore contrattuale, firmata a Guadalajara il 18 settembre 1961 (qui appresso denominata Convenzione di Guadalajara); (d) il Protocollo che modifica la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929 cosi' come modificato dal Protocollo adattato all'Aja il 28 settembre 1955, firmato a Citta' del Guatemala l'8 marzo 1971 (qui appresso denominato Protocollo di Citta' del Guatemala); (e) i Protocolli aggiuntivi dal n. 1 al n. 3 e il Protocollo n. 4 di Montreal che modificano la Convenzione di Varsavia cosi' come modificata dal Protocollo dell'Aja o la Convenzione di Varsavia cosi' come modificata sia dal Protocollo dell'Aja che dal Protocollo di Citta' del Guatemala firmati a Montreal il 25 settembre 1975 (qui oppresso denominati Protocolli di Montreal); oppure

[4]2. all'interno dei territori di ogni singolo Stato Parte della presente Convenzione che sia anche Parte di uno o piu' degli strumenti elencati sopra alle lettere da a) a e).

Testo vigente dal 26 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12~art55 · fonte su Normattiva