[1]- Ritardo

[2]Il vettore e' responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non e' responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.

Testo vigente dal 26 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12~art19 · fonte su Normattiva