[1]- Risarcimento in caso di morte o lesione del passeggero 1. Per i danni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, che non eccedano i 100 000 diritti speciali di prelievo per passeggero, il vettore non puo' escludere ne' limitare la propria responsabilita'. 2. Il vettore non risponde dei danni di cui all'articolo 17, paragrafo 1 che eccedano i 100 000 diritti speciali di prelievo per passeggero qualora dimostri che:

[2](a) il danno non e' dovuto a negligenza, atto illecito o omissione propria o dei propri dipendenti o incaricati oppure che

[3](b) il danno e' dovuto esclusivamente a negligenza, atto illecito o omissione di terzi.

Testo vigente dal 26 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12~art21 · fonte su Normattiva