[1]- Denuncia

[2]1. Ogni Stato Parte della presente Convenzione potra' denunciarla mediante notifica scritta indirizzata al Depositario della stessa. 2. La denuncia produrra' i suoi effetti centottanta giorni dopo la ricezione da parte del Depositario della notifica della denuncia.

Testo vigente dal 26 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12~art54 · fonte su Normattiva