[1]- Denuncia
[2]1. Ogni Stato Parte della presente Convenzione potra' denunciarla mediante notifica scritta indirizzata al Depositario della stessa. 2. La denuncia produrra' i suoi effetti centottanta giorni dopo la ricezione da parte del Depositario della notifica della denuncia.
Testo vigente dal 26 gennaio 2004
