per il partenariato di Bali 1. E' creato un Fondo per la gestione durevole delle foreste tropicali produttrici di legname da costruzione, destinate ad assistere i membri produttori negli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo stipulato al capoverso d) dell'articolo primo del presente Accordo. 2. Il Fondo e' costituito da:
- a)contributi dei membri donatori;
- b)il 50% dei redditi procurati dalle attivita' relative al conto speciale;
- c)risorse provenienti da altre fonti, private e pubbliche, che l'Organizzazione puo' accettare, in conformita' con le sue regole di gestione finanziaria. 3. Le risorse del Fondo sono stanziate dal Consiglio unicamente per progetti preliminari e progetti che corrispondono ai fini enunciati al paragrafo 1 del presente articolo e che sono approvati secondo l'articolo 25. 4. Per lo stanziamento delle risorse del Fondo, il Consiglio tiene conto:
- a)dei particolari fabbisogni dei membri il cui contributo al settore economico in materia di foreste e di legni e' stato indebolito dall'applicazione della strategia mirante a far si' che, entro l'anno 2000, le esportazioni di legni tropicali e di prodotti derivati dai legni tropicali provengano da fonti gestite in modo durevole;
- b)dei fabbisogni dei membri che possiedono importanti superfici forestali e che sono dotate di programmi di conservazione delle foreste produttrici di legname da costruzione. 5. Il Consiglio esamina ogni anno il carattere adeguato delle risorse di cui dispone il Fondo e si sforza di ottenere le risorse supplementari di cui necessitano i membri produttori per far fronte alle finalita' del Fondo. La capacita' dei membri di attuare la strategia di cui al capoverso a) del paragrafo 4 del presente articolo e' influenzata dalla disponibilita' delle risorse. 6. Il Consiglio definisce le politiche e le regole di gestione finanziaria relative al funzionamento del Fondo, comprese le regole relative alla liquidazione dei conti alla fine o allo scadere del presente Accordo.
Testo vigente dal 29 aprile 1998
