[1]Mezzi di cooperazione
[2]1. Le Parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, nei limiti delle loro rispettive risorse e normative, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo. 2. Le Parti inviteranno la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Indonesia conformemente alle sue procedure e ai suoi criteri di finanziamento e alle leggi e regolamentazioni dell'Indonesia.
Testo vigente dal 23 novembre 2011
