[1]Mezzi di cooperazione

[2]1. Le Parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, nei limiti delle loro rispettive risorse e normative, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo. 2. Le Parti inviteranno la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Indonesia conformemente alle sue procedure e ai suoi criteri di finanziamento e alle leggi e regolamentazioni dell'Indonesia.

Testo vigente dal 23 novembre 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192~art40 · fonte su Normattiva