1. Tutte le proposte di progetti vengono presentate all'Organizzazione dai membri e vengono esaminate dal comitato competente. 2. Per raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 1, il Consiglio esamina tutte le proposte di progetti relativi alla ricerca-sviluppo, l'informazione sul mercato, la trasformazione piu' avanzata e piu' intensa nei paesi membri produttori in via di sviluppo, il rimboschimento e la gestione forestale, nonche' la raccomandazione presentata dal comitato competente; le proposte di progetti concernenti i legni tropicali, come definiti al paragrafo 1 dell'articolo 2 possono vertere sui prodotti di legni tropicali che non siano quelli elencati al paragrafo 1 dell'articolo 2. Questa disposizione si applica anche, nei casi adeguati, alle funzioni dei comitati come definite all'articolo 25. 3. Il Consiglio, basandosi sui criteri enunciati al paragrafo 6 e al paragrafo 7 del presente articolo, approva, con votazione speciale, i progetti in vista del loro finanziamento o del loro patrocinio conformemente all'articolo 20. 4. Il Consiglio adotta in maniera continua disposizioni in vista dell'attuazione dei progetti approvati e, per accertarsi della loro efficacia, ne segue l'esecuzione. 5. I progetti di ricerca-sviluppo dovranno riguardare almeno uno dei seguenti cinque settori:

  • a)utilizzazione del legname, ivi comprese le essenze meno conosciute e meno usate;
  • b)valorizzazione delle foreste naturali;
  • c)sviluppo del rimboschimento;
  • d)raccolta del legname, infrastrutture dello sfruttamento forestale, formazione del personale tecnico;
  • e)quadro istituzionale, pianificazione nazionale. 6. I progetti di ricerca-sviluppo approvati dal Consiglio devono rispondere a ciascuno dei seguenti criteri:
  • a)essi dovrebbero riguardare la produzione e l'utilizzazione del legno industriale tropicale;
  • b)dovrebbero essere vantaggiosi per l'economia del legno tropicale nel suo insieme e presentare un interesse sia per i membri produttori che per i membri consumatori;
  • c)dovrebbero riguardare il mantenimento e l'espansione del commercio internazionale dei legni tropicali;
  • d)dovrebbero fornire ragionevoli prospettive di risultati economici positivi in rapporto ai costi;
  • e)devono fare ricorso il piu' possibile agli istituti di ricerca esistenti ed evitare, per quanto possibile, il doppio impiego. 7. I progetti concernenti l'informazione sul mercato, la trasformazione piu' avanzata e piu' intensa nonche' il rimboschimento e la gestione forestale dovrebbero rispondere al criterio b) e, per quanto possibile, ai criteri a), c), d) ed e), come enunciati al paragrafo 6 del presente articolo. 8. Il Consiglio decide l'ordine di priorita' dei progetti, tenuto conto degli interessi e delle caratteristiche di ciascuna regione produttrice. All'inizio il Consiglio da' la priorita' agli schemi di progetto di ricerca-sviluppo approvati dalla sesta riunione preparatoria sui legni tropicali tenuta ai sensi del Programma integrato per i prodotti di base e a tutti gli altri progetti che il Consiglio puo' approvare. 9. Il Consiglio puo', con votazione speciale, sospendere il patrocinio di un progetto.

Testo vigente dal 13 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-01;125~art23 · fonte su Normattiva