e struttura 118 1. (1) Le funzioni del Settore dello sviluppo delle telecomunicazioni consistono nel rispondere agli scopi dell'Unione, cosi' come enunciati all'articolo 1 della presente Costituzione e nell'assumere, nei limiti della sua specifica sfera di competenza, la doppia responsabilita' dell'Unione come istituzione specializzata dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed agente esecutivo per l'attuazione di progetti nel quadro del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite o di altre intese di finanziamento, al fine di agevolare e migliorare lo sviluppo delle telecomunicazioni offrendo, organizzando e coordinando attivita' di cooperazione e di assistenza tecniche. 119 (2) Le attivita' dei Settori delle radiocomunicazioni, della normalizzazione delle telecomunicazioni e dello sviluppo delle telecomunicazioni sono oggetto di una stretta cooperazione per quanto concerne le questioni relative allo sviluppo, in conformita' con le disposizioni pertinenti della presente Costituzione. 120 2. Nel summenzionato quadro, le specifiche funzioni del Settore dello sviluppo delle telecomunicazioni sono: 121 a) di sensibilizzare coloro che adottano le decisioni sul ruolo importante delle telecomunicazioni nei programmi nazionali di sviluppo economico e sociale e fornire informazioni e consigli sulle eventuali opzioni in materia di politica generale e di struttura; 122 b) di incoraggiare lo sviluppo, l'espansione e l'utilizzazione dei circuiti e dei servizi di telecomunicazione in particolare nei paesi in via di sviluppo, tenuto conto delle attivita' degli altri organi interessati, rafforzando i mezzi di sviluppo delle risorse umane, di pianificazione, di gestione, di mobilitazione delle risorse e di ricerca-sviluppo; 123 c) di stimolare la crescita delle telecomunicazioni mediante la cooperazione con le organizzazioni regionali di telecomunicazione e con le istituzioni mondiali e regionali di finanziamento dello sviluppo, seguendo lo stato di avanzamento dei progetti selezionati nel programma di sviluppo al fine di vigilare sulla loro corretta esecuzione; 124 d) di favorire la mobilitazione di risorse per fornire assistenza ai paesi in via di sviluppo nel settore delle telecomunicazioni, incoraggiando la formazione di linee di credito preferenziali e favorevoli, e cooperando con gli organismi di finanziamento e di sviluppo internazionali e regionali; 124 e) di promuovere e di coordinare programmi che consentano di accelerare il trasferimento di tecnologie appropriate a favore dei paesi in via di sviluppo, tenuto conto dell'evoluzione e delle modifiche che avvengono nelle reti dei paesi piu' sviluppati; 126 f) incoraggiare la partecipazione dell'industria allo sviluppo delle telecomunicazioni nei paesi in via di sviluppo e fornire consulenza sulla scelta ed il trasferimento delle tecnologie appropriate; 127 g) fornire consulenza, effettuare o patrocinare studi, se del caso, su problemi di tecnica, di economia, di finanze, di gestione, di regolamentazione e di politica generale, compresi studi su progetti specifici nel settore delle telecomunicazioni; 128 h) collaborare con gli altri Settori, il Segretariato generale e gli altri organi interessati per elaborare un piano globale per le reti internazionali e regionali di telecomunicazione in modo da agevolare il coordinamento del loro sviluppo in vista della prestazione di servizi di telecomunicazione; 129 i) interessarsi in maniera particolare, nell'esercizio delle summenzionate funzioni, alle esigenze dei paesi meno avanzati. 130 3. Il funzionamento del Settore dello sviluppo delle telecomunicazioni e' assicurato da: 131 a) conferenze mondiali e regionali di sviluppo delle telecomunicazioni; 132 b) Commissioni di studio dello sviluppo delle telecomunicazioni; 133 c) Ufficio dello sviluppo delle telecomunicazioni, diretto da un direttore eletto. 134 4. Il settore dello sviluppo delle telecomunicazioni e' composto: 135 a) di diritto, dalle amministrazioni di tutti i Membri dell'Unione; 136 b) da ogni ente o organizzazione approvata in conformita' con le disposizioni pertinenti della Convenzione.
Testo vigente dal 17 febbraio 1996
