Se il Consiglio ritiene che un membro abbia commesso un'infrazione agli obblighi derivanti dal presente accordo e che tale inadempienza pregiudichi notevolmente funzionamento del presente accordo, puo' con voto speciale escludere detto membro da l'accordo. Il Consiglio ne informa immediatamente il depositario. Un anno dopo la data della decisione del Consiglio, il membro cessa di essere parte contraente del presente accordo.

Testo vigente dal 6 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;318~art64 · fonte su Normattiva