Art. 40 — Esclusione
Se il Consiglio arriva alla conclusione che un membro e' venuto meno agli obblighi a lui imposti dal presente Accordo e se decide inoltre che detta inadempienza ostacola seriamente il funzionamento del presente Accordo, esso puo', con votazione speciale, escludere detto membro dal presente Accordo. Il Consiglio notifica immediatamente la sua decisione al depositario. Detto membro cessa di essere parte al presente Accordo sei mesi dopo la data della decisione del Consiglio.
Testo vigente dal 13 aprile 1985
