[1]Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacita' commerciali

[2]1. Conformemente alle disposizioni del titolo XIII (Assistenza tecnica e sviluppo di capacita' commerciali), le parti convengono di rafforzare la cooperazione intesa a contribuire alla piena attuazione del presente capo allo scopo di ottimizzarne i risultati, ampliare le possibilita' e ottenere i maggiori benefici per le parti in materia di salute pubblica, degli animali e delle piante e di sicurezza alimentare. Tale cooperazione si svolge nel quadro giuridico ed istituzionale che disciplina le relazioni di cooperazione fra le parti. 2. Per conseguire tali obiettivi le parti convengono di accordare particolare importanza alle esigenze di cooperazione identificate dal sottocomitato SPS e di trasmettere le relative informazioni conformemente a quanto disposto nel titolo XIII (Assistenza tecnica e sviluppo di capacita' commerciali). Il sottocomitato puo' inoltre riesaminare le suddette esigenze.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art101 · fonte su Normattiva