[1]Adozione di decisioni

[2]1. Il comitato per il commercio adotta decisioni per consenso. 2. Le decisioni adottate dal comitato per il commercio sono vincolanti per le parti, che prendono tutte le misure necessarie per attuarle. 3. Nei casi di cui all'articolo 12, paragrafo 4, le decisioni sono adottate dalla parte UE e dal paese andino firmatario interessato e hanno effetti solo tra tali parti purche' queste decisioni non incidano sui diritti e sugli obblighi di un altro paese andino firmatario.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art14 · fonte su Normattiva