[1]Eccezioni generali

[2]1. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti, o una restrizione dissimulata dello stabilimento o della prestazione transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente titolo e del titolo V (Pagamenti correnti e movimenti di capitali) puo' essere interpretata come un divieto per le parti di adottare o applicare misure:

  • a)necessarie per tutelare la pubblica sicurezza o la moralita' pubblica o mantenere l'ordine pubblico54;
  • b)necessarie per proteggere la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, comprese le misure di carattere ambientale necessarie a tal fine;
  • c)relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, biologiche e non biologiche, se tali misure sono associate a restrizioni applicate nei confronti degli investitori interni o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi;
  • d)necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;
  • e)necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente titolo e del titolo V (Pagamenti correnti e movimenti di capitali)55, comprese quelle relative:
  • i)alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un'inadempienza contrattuale;
  • ii)alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonche' alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche;
  • iii)alla sicurezza. 2. Le disposizioni del presente titolo, dell'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento), dell'allegato VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi) e del titolo V (Pagamenti correnti e movimenti di capitali) non si applicano ai rispettivi regimi di sicurezza sociale delle parti ne' alle attivita' svolte nel territorio di ciascuna parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri.

[3]-------- 54 L'eccezione in materia di ordine pubblico puo' essere invocata esclusivamente ove uno degli interessi fondamentali della societa' sia esposto ad una minaccia reale e sufficientemente grave. 55 Per maggiore chiarezza, nel caso del Peru' l'esecuzione di misure che impediscono un trasferimento monetario mediante l'applicazione equa, non discriminatoria e in buona fede delle leggi peruviane relative a:

  • a)fallimento, insolvenza o tutela dei diritti dei creditori;
  • b)emissione e commercio di titoli, contratti a termine, opzioni o prodotti derivati e relative operazioni;
  • c)atti criminali o illeciti penali;
  • d)rendicontazione finanziaria o registrazione di trasferimenti, se necessario per contribuire all'applicazione della legge o per assistere le autorita' di regolamentazione finanziaria; o
  • e)osservanza di ordinanze o deliberazioni giudiziarie o amministrative adottate nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi; non si considera incompatibile con le disposizioni del presente titolo e del titolo V (Pagamenti correnti e movimenti di capitali).

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art167 · fonte su Normattiva