[1]Disposizioni generali

[2]1. Le parti possono scambiarsi informazioni aggiuntive riguardanti le specifiche tecniche dei prodotti protetti dalle indicazioni geografiche di cui all'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) nel quadro del sottocomitato per la proprieta' intellettuale. Le parti possono inoltre agevolare lo scambio di informazioni sugli organismi di controllo nei rispettivi territori. 2. Nessuna disposizione della presente sezione obbliga una parte a proteggere un'indicazione geografica che non e' protetta o che cessa di essere protetta nel paese d'origine. La parte che costituisce il territorio d'origine di un'indicazione geografica comunica alle altre parti quando tale indicazione geografica cessa di essere protetta nel paese di origine. 3. Il disciplinare di un prodotto di cui alla presente sezione e' quello approvato, unitamente alle eventuali modifiche, anch'esse approvate, dalle autorita' della parte del cui territorio e' originario il prodotto stesso.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art212 · fonte su Normattiva