1. Ciascuna delle parti assicura una protezione effettiva contro la concorrenza sleale conformemente all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi. A tal fine, ogni atto realizzato in materia di proprieta' industriale nel corso di operazioni commerciali che sia contrario a leali pratiche commerciali e' considerato sleale conformemente alla legislazione interna di ciascuna parte. 2. Conformemente alla legislazione interna di ciascuna parte il presente articolo puo' essere applicato fatta salva la protezione concessa in virtu' del presente titolo.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art233 · fonte su Normattiva