[1]Ingiunzioni

[2]La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale, le autorita' giudiziarie possano emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Ove cio' sia previsto dalla legislazione nazionale, il mancato rispetto di un'ingiunzione e' soggetto, se del caso, al pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di assicurarne l'esecuzione. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano inoltre che i titolari del diritto possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprieta' intellettuale.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art158 · fonte su Normattiva