[1]Responsabilita' dei prestatori intermediari: "hosting"

[2]1. Le Parti provvedono affinche', nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

  • a)non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalita' dell'attivita' o dell'informazione, o
  • b)non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime. 2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o il controllo del prestatore. 3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilita', per un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa, in conformita' agli ordinamenti delle Parti, di esigere che il prestatore ponga fine a una violazione o la impedisca nonche' la possibilita', per le Parti, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art247 · fonte su Normattiva