[1]Cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media
[2]Le parti convengono di promuovere la cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media in generale. Le attivita' di cooperazione comprendono tra l'altro, ma non esclusivamente:
- a)lo scambio di opinioni sulla politica in materia di audiovisivi e media;
- b)l'organizzazione congiunta di manifestazioni di reciproco interesse;
- c)le attivita' di formazione in comune;
- d)la facilitazione delle coproduzioni e l'avvio di discussioni in materia di accordi di coproduzione audiovisiva.
Testo vigente dal 19 aprile 2024
