[1]Cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media

[2]Le parti convengono di promuovere la cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media in generale. Le attivita' di cooperazione comprendono tra l'altro, ma non esclusivamente:

  • a)lo scambio di opinioni sulla politica in materia di audiovisivi e media;
  • b)l'organizzazione congiunta di manifestazioni di reciproco interesse;
  • c)le attivita' di formazione in comune;
  • d)la facilitazione delle coproduzioni e l'avvio di discussioni in materia di accordi di coproduzione audiovisiva.

Testo vigente dal 19 aprile 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;53~art29 · fonte su Normattiva